LA RESPONSABILITA’ DEL MITTENTE PER INCAUTA TRASMISSIONE DI ASSEGNI A MEZZO DI POSTA ORDINARIA

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020

 

Le SS.UU., sono intervenute a chiarire la responsabilità del mittente in caso di spedizione per posta ordinaria di assegni non trasferibili trafugati e incassati da soggetti non legittimati.

Il convincente percorso logico giuridico degli Ermellini prende le mosse dalla disamina del diverso livello di cautele apprestate per la posta la posta raccomandata (tracciabile, consegnabile solo al destinatario, a familiari o soggetti addetti al ritiro), rispetto alla posta ordinaria (non tracciabile e immessa in cassetta).

Le Sezioni Unite, sottolineando come la posta ordinaria implichi la perdita di ogni controllo sulla trasmissione e l’impossibilità di conoscerne l’esito, conclude affermando che occorre impiegare mezzi più sicuri rispetto alla predetta modalità per la trasmissione degli assegni in quanto la stessa contrasta con le comuni regole di prudenza nonché con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, in virtù del principio solidaristico di cui all’articolo 2 della Costituzione.

La Suprema Corte, sulla scorta dei predetti rilievi, chiarisce quindi che il mittente che scelga la posta ordinaria per la trasmissione degli assegni intrasferibili, si assume il rischio della possibile sottrazione del plico e dell’incasso dell’assegno da parte di un soggetto non legittimato. L’assunzione del rischio di trasmissione degli assegni a mezzo di posta ordinaria viene, peraltro, contestualizzata dalle Sezioni Unite che, esaminando la fattispecie nel suo complesso, offrono importanti spunti di riflessione in un contesto giurisprudenziale che negli anni è stato oggetto di numerosi revirements.

La Corte chiarisce, infatti, che la clausola di intrasferibilità ha lo scopo di impedire la circolazione del titolo e non di assicurare al prenditore l’incasso della somma precisando, inoltre, come l’obbligo di identificazione del prenditore da parte della banca sia ormai reso arduo dalle nuove modalità di contraffazione che non consentono neppure al diligente ed esperto operatore bancario di avvedersi della stessa. Proseguono i Giudici evidenziando come la spedizione tramite posta ordinaria non garantisca il buon esito, rilevando come i casi di sottrazione di assegni tramite posta siano davvero all’ordine del giorno.

L’approdo degli Ermellini non poteva, quindi, che essere il seguente: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.”

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