ADEMPIE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE IL PROPRIETARIO DI VEICOLO CHE DICHIARA DI NON POTER IDENTIFICARE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE

La materia del Codice della Strada si arricchisce da oggi di un’importante decisione di merito, contenuta nella Sentenza n. 1573 del 7 aprile 2022 del Giudice di Pace di Monza, relativa all’obbligo del proprietario del veicolo, “multato” a mezzo di autovelox e/o apparecchiatura di rilevazione fotografica, di trasmettere alle autorità di Polizia Locale i dati del conducente al momento dell’infrazione, prevista all’art. 196 C.d.S.

Tale pronuncia ha infatti statuito un principio di diritto di assoluto rilievo e interesse, relativamente al  predetto obbligo di comunicazione, laddove ha ritenuto illegittima la sanzione elevata in forza dell’art. 126 bis CdS, nei confronti del proprietario del veicolo il quale abbia dato prova di non essere in grado – in ragione del tempo trascorso dal fatto contestato e dell’uso quotidiano del veicolo da parte di più soggetti, familiari o collaboratori – di indicare i dati del soggetto che effettivamente era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione.

Tale interpretazione considera legittima la c.d. “dichiarazione negativa” resa in adempimento all’obbligo di cui all’art. 196 CdS, non potendosi ragionevolmente ritenere che il proprietario di un veicolo debba spingersi a tenere traccia scritta e memoria di tutti gli spostamenti compiuti dai fruitori del predetto veicolo.

Tale pronuncia aderisce all’orientamento della Corte di Cassazione di cui all’Ordinanza n. 9555/2018, ove si distingue tra “chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo”.

Di seguito un estratto della decisione del Giudice di Pace di Monza: “il ricorrente aveva ottemperato ad inoltrare una comunicazione alla Polizia Locale di contenuto negativo (…). L’espletata istruttoria ha confermato la circostanza dell’utilizzo del veicolo da parte di più soggetti, comunque circoscritti all’ambito familiare e lavorativo, dunque tutti identificabili, ma non individuabili nel tempo. (…) In tale situazione concreta (…) non appare esigibile l’adozione di misure di controllo e di memoria tali da consentire al proprietario di risalire a diversi mesi prima per sapere chi avesse in uso il veicolo. (…) Ritiene quindi questo Giudice che la condotta del ricorrente vada esente da responsabilità non apparendo configurarsi l’ipotesi della violazione contestata”.

Tale decisione di merito adotta, pertanto, un’interpretazione più favorevole al soggetto che, in buona fede, non conosca e non possa conoscere, di fatto, il soggetto trasgressore.

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